
Termini e condizioni generali di Beck+Heun GmbH
§ 1 Campo di applicazione
(1) Le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento (CGC) valgono per tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti (acquirenti), a condizione che l'acquirente sia un imprenditore (§ 14 BGB). Le nostre CG si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili ("merce"), indipendentemente dal fatto che la merce venga prodotta da noi o acquistata da fornitori (§§ 433, 651 BGB).
(2) Se non concordato diversamente, le CG nella versione valida al momento dell'ordine del cliente o comunque nell'ultima versione comunicata al cliente in forma di testo, valgono anche come accordo quadro per contratti futuri simili, senza che noi dobbiamo fare di nuovo riferimento ad esse in ogni singolo caso.
(3) Le nostre CG si applicano esclusivamente. Condizioni divergenti, conflittuali o supplementari del cliente sono valide solo se noi abbiamo espressamente acconsentito per iscritto alla loro inclusione. Questo requisito del consenso vale in ogni caso, per esempio anche se noi eseguiamo la consegna al cliente senza riserva nella conoscenza delle CG del cliente.
(4) Accordi individuali stipulati con il cliente in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CG. Salvo prova contraria, per l'esistenza e il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
(5) Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti che il cliente ci deve fare dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di termini, notifiche di difetti, dichiarazione di recesso o di riduzione) devono essere fatte per iscritto per essere efficaci.
(6) I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Pertanto, anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge si applicano nella misura in cui non sono direttamente modificate o espressamente escluse in queste CG.
2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche e non sono vincolanti. Questo vale anche se abbiamo fornito in anticipo al cliente documentazione, descrizioni dei prodotti o altri documenti scritti ed elettronici.
(2) L'ordine della merce o dei servizi da parte del cliente è considerato un'offerta vincolante. Possiamo accettare questa offerta inviando una conferma d'ordine (per iscritto o in forma di testo) o consegnando la merce entro una settimana dal ricevimento dell'offerta.
§ 3 Prezzi, scadenze
(1) Gli ordini per i quali non sono stati espressamente concordati prezzi fissi vengono fatturati ai prezzi di listino validi il giorno della consegna.
(2) I prezzi sono franco fabbrica - esclusi IVA e costi di imballaggio o montaggio. Le nostre fatture devono essere pagate entro 10 giorni dalla data della fattura senza detrazioni. I pagamenti devono essere fatti all'ufficio pagamenti del fornitore libero. L'acquirente può compensare solo quei crediti che sono incontestati o che sono stati definitivamente determinati da un tribunale.
(3) Ci riserviamo i diritti illimitati di proprietà e di sfruttamento dei diritti d'autore su preventivi di spesa, disegni e altri documenti; essi possono essere resi accessibili a terzi solo con il nostro previo consenso. I disegni e gli altri documenti che appartengono alle offerte devono essere restituiti immediatamente su richiesta se l'ordine non viene fatto al fornitore.
(4) A meno che non sia stato espressamente stabilito diversamente, il termine di consegna è da considerarsi solo approssimativamente concordato. Essa decorre dalla data di spedizione della conferma d'ordine - ma non prima del chiarimento di tutti i dettagli di esecuzione - e si considera rispettata se, entro la fine del termine di consegna, la merce ha lasciato lo stabilimento/magazzino o, nel caso in cui la spedizione sia possibile, è stata data comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. In caso di consegna prematura, è quest'ultima e non la data originariamente concordata ad essere decisiva. L'autoconsegna corretta e puntuale è riservata. Il termine di consegna viene ragionevolmente prorogato - anche nell'ambito di un ritardo di consegna - in caso di impedimenti imprevisti che il fornitore non ha potuto evitare nonostante una ragionevole cura nelle circostanze del caso - indipendentemente dal fatto che si siano verificati nello stabilimento del fornitore o presso i suoi subfornitori - ad es. perturbazioni operative, interventi delle autorità, difficoltà di approvvigionamento energetico, ritardi nella consegna di materie prime e materiali da costruzione essenziali. Lo stesso vale per gli scioperi e le serrate. Il Fornitore dovrà notificare immediatamente all'Acquirente tali impedimenti. In casi importanti, l'acquirente deve essere informato al più presto dell'inizio e della fine di tali impedimenti. In caso di modifiche successive del contratto che possono influire sul termine di consegna, il termine di consegna viene prolungato di conseguenza, a meno che non siano stati presi accordi speciali in merito.
§ 4 Trasferimento del rischio, spedizione e trasporto
(1) Se la merce viene spedita al cliente su richiesta di quest'ultimo, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al cliente al momento della sua consegna allo spedizioniere del fornitore, al più tardi al momento in cui lascia la fabbrica o il magazzino, indipendentemente dal fatto che la spedizione sia stata effettuata dal luogo di adempimento e chi sostiene le spese di trasporto. Questo vale anche per le consegne in porto franco. Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione o l'accettazione viene ritardata per motivi non imputabili al fornitore, il rischio passa all'acquirente al ricevimento della notifica di disponibilità alla spedizione.
(2) Se l'accettazione è stata concordata, ciò è decisivo per il trasferimento del rischio. Altrimenti, le disposizioni legali della legge sui contratti di lavoro e servizi si applicano mutatis mutandis a un'accettazione concordata. La consegna o l'accettazione è considerata equivalente se il cliente è in ritardo con l'accettazione.
(3) Se il cliente è in ritardo con l'accettazione, non collabora o ritarda la nostra consegna per altri motivi di cui è responsabile, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio).
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'IVA di legge.
(2) Il prezzo di acquisto è dovuto e pagabile entro 14 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o accettazione della merce. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto d'affari in corso, ad effettuare una consegna in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato.
(3) I reclami contro una fattura possono essere presentati solo entro otto giorni dal ricevimento.
(4) Alla scadenza del termine di pagamento ai sensi del precedente paragrafo 2, il cliente è in mora. Durante il periodo di inadempienza, il prezzo d'acquisto sarà gravato da un interesse del 5 per cento al di sopra del tasso d'interesse di base. Ci riserviamo il diritto di reclamare ulteriori danni causati dall'inadempienza. Il diritto all'interesse di scadenza commerciale (§ 353 HGB) rimane inalterato.
(5) Al cliente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito è stato stabilito legalmente o è incontestato. In caso di difetti nella consegna, i controdiritti del cliente rimangono inalterati.
(6) Se, dopo la stipula del contratto, dovesse risultare (ad es. in caso di apertura di una procedura d'insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento dell'acquirente, siamo autorizzati a rifiutare la prestazione secondo le disposizioni di legge e - se necessario dopo aver fissato un termine - a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Il cliente può evitare il ritiro fornendo una garanzia. Nel caso di contratti per la fabbricazione di articoli ingiustificabili (prodotti personalizzati), possiamo dichiarare il recesso immediatamente; le norme di legge sulla dispensabilità della fissazione di un termine rimangono inalterate.
§ 6 Conservazione del titolo
(1) Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di fornitura e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà della merce fornita.
(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere né date in pegno a terzi né cedute come garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Il cliente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o se terzi (ad esempio pignoramenti) hanno accesso alla merce di nostra proprietà.
(3) In caso di comportamento del cliente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà e del recesso. Se il cliente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato al cliente un termine di pagamento ragionevole senza successo o se la fissazione di un tale termine è dispensabile secondo le disposizioni di legge.
(4) Fino alla revoca in conformità con (c) di seguito, il cliente è autorizzato a rivendere e/o lavorare la merce con riserva di proprietà nel corso dell'attività ordinaria. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà rimane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. In caso contrario, al prodotto risultante si applica la stessa cosa della merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) Il cliente ci cede a titolo di garanzia i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà in conformità al paragrafo precedente. Accettiamo l'incarico. Gli obblighi del cliente di cui al paragrafo 2 valgono anche per i crediti ceduti.
(c) Il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito oltre a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il cliente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non c'è una carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del paragrafo 3. In questo caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso abbiamo il diritto di revocare l'autorizzazione del cliente a vendere e lavorare ulteriormente la merce con riserva di proprietà.
(d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta del cliente svincoleremo delle garanzie a nostra scelta.
§ 7 Reclami per difetti dell'acquirente
(1) Per i diritti dell'acquirente in caso di vizi del materiale e di vizi della cosa (compresa la consegna errata e la consegna incompleta nonché il montaggio scorretto o le istruzioni di montaggio difettose) valgono le disposizioni di legge, a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito. In ogni caso, le disposizioni legali speciali rimangono inalterate in caso di consegna finale della merce a un consumatore (ricorso del fornitore secondo i §§ 478, 479 BGB).
(2) La base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Le descrizioni del prodotto designate come tali (comprese quelle del produttore), che sono state fornite all'acquirente prima del suo ordine o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CG, sono considerate come un accordo sulla qualità della merce.
(3) Nella misura in cui la qualità non è stata concordata, si deve valutare secondo il regolamento legale se esiste o meno un difetto (§ 434 Para. 1 S. 2 e 3 BGB). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o da altri terzi (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).
(4) I diritti di garanzia non sussistono se il difetto è riconducibile a violazioni delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione, a un uso inadeguato o improprio, a una manipolazione errata o negligente e all'usura naturale, nonché a interventi sull'oggetto della fornitura effettuati dall'acquirente o da terzi.
(5) I diritti dell'acquirente basati sui difetti sono soggetti alla condizione che l'acquirente abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di esaminare la merce e di notificare i difetti (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto diventa evidente durante l'ispezione o in un momento successivo, dobbiamo esserne informati per iscritto senza indugio. La notifica si considera effettuata senza ritardo se viene effettuata entro due settimane, per cui l'invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare il termine. Indipendentemente da questo obbligo di controllo e di denuncia dei difetti, il cliente è tenuto a comunicarci per iscritto i difetti evidenti (comprese le consegne errate e brevi) entro una settimana dalla consegna; per il rispetto del termine è sufficiente anche l'invio tempestivo della comunicazione. Se il cliente non esegue un'ispezione adeguata e/o non comunica i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non comunicato in tempo è esclusa.
(6) Se l'oggetto della fornitura è difettoso, l'ordinante può richiedere inizialmente, a discrezione del fornitore, l'eliminazione del difetto (miglioramento successivo) o la fornitura di un oggetto privo di difetti (fornitura sostitutiva) come adempimento successivo.
(7) Siamo autorizzati a far dipendere la prestazione supplementare dovuta dal pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte dell'acquirente. Il cliente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte adeguata del prezzo d'acquisto in relazione al difetto.
(8) Il cliente deve darci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce contestata ai fini del controllo. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente deve restituirci l'articolo difettoso secondo le disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende né la rimozione dell'oggetto difettoso né la sua reinstallazione se non eravamo originariamente obbligati a installarlo.
(9) Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale (non: i costi di rimozione e installazione), sono a nostro carico se esiste effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo esigere dal cliente il rimborso dei costi sostenuti in seguito alla richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare i costi di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dal cliente.
(10) In casi urgenti, ad esempio in caso di rischio per la sicurezza operativa o per evitare un danno sproporzionato, il cliente ha il diritto di porre rimedio da solo al difetto e di esigere da noi il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Dobbiamo essere informati immediatamente di tale auto-esecuzione, se possibile in anticipo. Il diritto di auto-esecuzione non esiste se avremmo il diritto di rifiutare una prestazione successiva corrispondente in conformità con le disposizioni di legge.
(11) Se l'adempimento supplementare non è riuscito o se un termine ragionevole che il cliente deve fissare per l'adempimento supplementare è scaduto infruttuosamente o è dispensabile secondo le disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto d'acquisto o ridurre il prezzo d'acquisto. Nel caso di un difetto insignificante, tuttavia, non c'è diritto di recesso.
(12) I diritti del cliente al risarcimento dei danni o al rimborso di spese inutili esistono anche in caso di difetti solo secondo il § 8 di queste CG e sono altrimenti esclusi.
§ 8 Altre responsabilità
(1) Nella misura in cui dalle presenti CG, comprese le seguenti disposizioni, non emerge nulla di contrario, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali siamo responsabili secondo le disposizioni di legge.
(2) Siamo responsabili dei danni - indipendentemente dal motivo giuridico - nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza semplice, rispondiamo con un grado di responsabilità più lieve secondo le disposizioni di legge (ad es. per la diligenza nei propri affari) solo
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute,
b) per danni derivanti dalla violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale rilevante (obbligo il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal comma 2 valgono anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone per la cui colpa siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Non si applicano nella misura in cui abbiamo fraudolentemente nascosto un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per le rivendicazioni del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) Il cliente può recedere o rescindere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se noi siamo responsabili della violazione degli obblighi. Si esclude un diritto di recesso libero da parte del cliente (in particolare secondo i §§ 651, 649 BGB). Per tutti gli altri aspetti, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.
§ 9 Diritto del fornitore di rifiutare la prestazione / fornitura di garanzie
In caso di un deterioramento significativo della situazione finanziaria del cliente, che si verifica dopo la conclusione del contratto o di cui si viene a conoscenza solo allora, abbiamo il diritto di rifiutare la nostra prestazione e di esigere che il cliente elimini qualsiasi rischio per lo scopo del contratto fornendo sufficienti garanzie. Se il cliente non soddisfa la richiesta di garanzie entro un periodo di tempo ragionevole, abbiamo il diritto di recedere dal contratto o di chiedere il risarcimento dei danni.
§ 10 Limitazione
(1) In deroga all'articolo 438 (1) n. 3 del codice civile tedesco (BGB), il termine di prescrizione generale per rivendicazioni derivanti da vizi materiali e vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, il termine di prescrizione inizia con l'accettazione.
(2) Se però la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo il suo uso abituale e ne ha causato il difetto (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di cinque anni dalla consegna secondo la disposizione di legge (§ 438 (1) n. 2 BGB). Anche altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare § 438 par. 1 n. 1, par. 3, §§ 444, 479 BGB) rimangono inalterate.
(3) I termini di prescrizione di cui sopra in base al diritto di vendita valgono anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) porti ad un termine di prescrizione più breve nel singolo caso. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente ai sensi del § 8 comma 2 frase 1 e frase 2(a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
(4) Nel caso di prestazioni parziali completate, il termine di prescrizione inizia con il ricevimento delle parti o l'accettazione parziale.
§ 11 Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione è la nostra sede legale a Mengerskirchen.
§ 12 Disposizioni finali
(1) Alle presenti CG e al rapporto contrattuale tra noi e il cliente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(2) Il foro esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è il tribunale locale o regionale competente per la nostra sede di Mengerskirchen. Tuttavia, siamo anche autorizzati in tutti i casi a intentare un'azione nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna secondo queste CG o un accordo individuale precedente o nel foro generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni statutarie di carattere prioritario, in particolare quelle relative alla giurisdizione esclusiva.
(3) Se singole disposizioni sono o diventano invalide in tutto o in parte, ciò non pregiudica le restanti disposizioni. La disposizione invalida deve essere sostituita da una disposizione che si avvicina di più, in termini economici, allo scopo perseguito dalla disposizione invalida.
Stato di elaborazione gennaio 2020